In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.
La Cassazione precisa la solidarietà di tutte la parti nei confronti dell’obbligo di pagare il compenso del CTU: invero, il fatto che il giudice abbia liquidato gli onorari del CTU ponendoli per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.
L’eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del
c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un’attività in funzione del processo, voluto (nell’accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Avv. Alberto Vigani